Habeas Corpus Act (1679)

La II rivoluzione pag.2/2> La II rivoluzione I documenti pag.4/4 La Petizione

Legge per meglio assicurare la libertà del singolo e per impedire imprigionamenti nei territori oltremare.

Poiché da parte di sceriffi, carcerieri e altri funzionari alla cui custodia sono affidati sudditi del Re per fatti criminosi o supposti tali, vengono praticati grandi ritardi nell'eseguire rescritti di Habeas Corpus ad essi diretti (...), per impedire ciò (...) sia sancito per legge (...) che ogni qualvolta una o più persone porteranno un Habeas Corpus indirizzato a uno sceriffo, carceriere, agente o chiunque altro, nell'interesse di una persona in loro custodia, il detto funzionario, o funzionari, e i suoi o i loro dipendenti o sostituti, entro tre giorni dalla consegna del rescritto nel modo indicato deve dare esecuzione a tale rescritto, e portare o far portare il corpo della parte così incarcerata o detenuta davanti al Lord Cancelliere o al Lord Guardasigilli d'Inghilterra allora in carica, oppure davanti ai giudici o baroni del tribunale che avrà emanato il detto rescritto (...); e allora (il funzionario) deve ugualmente specificare le ragioni della detenzione o carcerazione (...).

E sia inoltre sancito per legge (...) che se qualche funzionario o suo dipendente o vicecustode o sostituto trascurerà di eseguire gli adempimenti predetti (...), tutti e ciascuno, il comandante, i carcerieri o i custodi di tale prigione (...) dovranno versare al prigioniero o alla parte danneggiata la somma di 100 sterline; e per questo fatto saranno e sono resi incapaci di coprire ed esercitare il predetto ufficio.

Il "Bill of Rights" (1689)

I Lords Spirituali e Temporali e i Comuni  (...) dichiarano:

  Che il preteso potere di sospendere le leggi, o l'esecuzione delle leggi, per autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale.

Che il preteso potere di dispensare dalle leggi, o dall'esecuzione delle leggi, per autorità regia, come è stato affermato ed eseercitato recentemente, è illegale (...).

Che imporre tributi in favore o ad uso della Corona, per pretese prerogative, senza l'approvazione del parlamento, per un periodo più lungo o in altra maniera che lo stesso parlamento non ha  e non avrà concesso, è illegale,

Che i sudditi hanno il diritto di petizione al Re ed ogni incriminazione o persecuzione per tali petizioni sono illegali.

Che riunire e mantenere nel Regno in tempo di pace un esercito stabile, se non vi è il consenso del Parlamento, è contro la legge.

Che i sudditi Protestanti possono tenere armi per loro difesa adeguate alla loro condizione e permesse dalla legge.

Che l'elezione dei membri del Parlamento deve essere libera.

Che la libertà di parolo e di discussione o di stampa in Parlamento non deve essere impedita o contestata in nessuna corte o luogo al di fuori del Parlamento.

Che non devono essere richieste eccessive cauzioni, né ammende eccessive, né inflitte pene crudeli e inuistate.

Che i giurati devono essere debitamente iscritti nelle liste e debitamente nominati, e che i giurati dei processi di alto tradimento devono essere liberi proprietari.

Che ogni promessa o consenso di pagamento di pene pecuniarie prima che il reo sia convito è illegale e nulla.

E che, per fare giustizia di ogni gravezza e per emendare, rafforzare e preservare le leggi, le riunioni del Parlamento devono essere tenute frequentemente (...).

Ed essi chiedono e domandano con insistenza l'osservanza di tutti e di ciascuno dei predetti punti come loro indubbi diritti e libertà. Pienamente fiduciosi che Sua Altezza il Principe d'Orange vorrà perfezionare l'opera di liberazione da lui iniziata e li vorrà preservare dalla violazione dei diritti che essi hanno qui affermato e da ogni altro attentato alla loro religione, ai loro diritti e libertà, i detti Lords Spirituali e Temporali e i Comuni riuniti a Westminster stabiliscono che Guglielmo e Maria, Principe e Principessa d'Orange, sono dichiarati Re e Regina di Inghilterra, Francia e Irlanda e dei domini ad essi appartenenti.

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